LA PROCEDURA DEL DIVORZIO
con l'accordo dei coniugi
Se i coniugi sono d'accordo con il divorzio, possono presentarsi per la dissoluzione del matrimonio, davanti al notaio pubblico del luogo dove è stato celebrato il matrimonio oppure dell'ultima abitazione comune dei coniugi, rilasciando loro un certificato di divorzio, conforme alla legge.
Il divorzio con l'accordo comune dei coniugi si può realizzare davanti al notaio pubblico, anche se ci sono figli minorenni ( nati nel matrimonio o fuori di esso, naturali e / o adottati), solo quando:
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i coniugi sono d'accordo su tutti gli aspetti che riguardano il cognome che i coniugi useranno dopo il divorzio;
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i coniugi sono d'accordo su tutte le questioni concernenti l'esercizio della potestà genitoriale di entrambi i genitori;
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i coniugi sono d'accordo a stabilire il domicilio dei figli dopo il divorzio;
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i coniugi sono d'accordo su tutti gli aspetti su come preservare i legami personali tra il genitore separato ed ognuno dei figli;
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i coniugi sono d'accordo su tutti gli aspetti che riguardano la contribuzione dei genitori alle spese di mantenimento, educazione, insegnamento e formazione professionale dei bambini.
Nella procedura notarile del divorzio con l'accordo dei coniugi, quando esistono figli minorenni, è obbligatorio effettuare l'indagine psicosociale.
La procedura notarile del divorzio è la seguente:
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I coniugi devono presentarsi personalmente davanti al notaio pubblico, con i documenti d'identità, certificati di nascita e di matrimonio in originale per presentare la domanda di divorzio. Nel caso in cui esistono figli minorenni, i genitori presenteranno anche i certificati di nascita dei figli, in originale. In via eccezionale, la domanda di divorzio può essere presentata per delega con procura speciale per atto pubblico. La rappresentazione convenzionale è consentita solo per quello che riguarda la domanda del divorzio, e la procura per atto pubblico deve comprendere gli elementi essenziali del mandato così come l'accordo dei coniugi riguardo tutti gli elementi che prevedono la giurisdizione del notaio pubblico.
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Dopo che il notaio pubblico si accerta che ci sono tutte le condizioni per aprire la procedura di dissoluzione del matrimonio, consente un periodo di riflessione di 30 giorni e richiede l'adempimento delle formalità necessarie riguardo il minorenne, se è il caso, vale a dire: indagine psicosociale e udienza del minorenne.
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Alla fine del periodo concesso di 30 giorni, calcolati a seconda del Codice di procedura civile, le parti devono presentarsi personalmente davanti al notaio pubblico. Se le parti continuano nella petizione del divorzio e se le altre condizioni sono soddisfatte, incluso l'indagine psicosociale e l'udienza del minorenne, se è il caso, il notaio pubblico rilascia il certificato di divorzio senza fare menzione di colpa di una parte.
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Se al termine concesso, non è stata presentata l'indagine psicosociale e, per buone ragioni, non è stato possibile udire il minorenne, su richiesta dei due coniugi, possono essere concessi altri termini, ma solo per l'adempimento delle due condizioni.
La concessione di un altro termine può avere come motivazione soltanto la mancanza dell'indagine psicosociale e/o l'impossibilità dell'udienza del minorenne.
Per il divorzio dove non ci sono figli minori si concede un solo termine.
Le procedure che si realizzeranno nel divorzio con figli minori, si svolgeranno in presenza dei due coniugi.
Per accertarsi del consenso sugli aspetti che riguardano il minorenne, il notaio pubblico autenticherà la convenzione dei coniugi, che sarà menzionata nel certificato di divorzio.
Dopo aver stabilito la contribuzione di ogni genitore per le spese di mantenimento, educazione, insegnamento e formazione professionale dei bambini e la dissoluzione del matrimonio in base al certificato di divorzio, il notaio pubblico può, sulla base dell'accordo comune degli ex coniugi, modificare il quantum degli obblighi di mantenimento.
Qualsiasi modifica della convenzione iniziale che riguarda la modalità di preservazione dei legami personali tra il genitore separato ed i figli e lo stabilire della contribuzione per le spese di mantenimento, educazione, insegnamento e formazione professionale del minorenne, si può fare con una convenzione autentica, rispettando tutte le condizioni necessarie per la prima convenzione, vale a dire l'indagine psicosociale, l'udienza del minorenne e l'accordo dei genitori.


